(pena pecuniaria)

Art. 3.(Pena pecuniaria)1.La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
2.Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:
a)la recidiva in una mancanza punibile con la censura;
b)l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
c)l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita';
d)la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
e)l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;
f)la grave negligenza in servizio;
g)il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
h)l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
i)l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
l)l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge;
m)l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
n)l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale;
o)l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
p)l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;
q)il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;
r)le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;
s)la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;
t)la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;
u)la infedeltain servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;
v)il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
z)il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa)il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
bb)il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc)l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;
dd)il maltrattare i detenuti o internati;
ee)il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;
ff)l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.
3.La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.
((3-bis.Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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