(pena pecuniaria)

Art. 3.(Pena pecuniaria)1.La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
2.Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:
a)la recidiva in una mancanza punibile con la censura;
b)l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
c)l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita';
d)la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
e)l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;
f)la grave negligenza in servizio;
g)il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
h)l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
i)l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
l)l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge;
m)l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
n)l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale;
o)l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
p)l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;
q)il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;
r)le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;
s)la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;
t)la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;
u)la infedeltain servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;
v)il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
z)il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa)il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
bb)il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc)l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;
dd)il maltrattare i detenuti o internati;
ee)il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;
ff)l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.
3.La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.
((3-bis.Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze110


  • 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202400452
    Provvedimento:
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    • carenza di motivazione·
    • deplorazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • impugnazione atti amministrativi·
    • inammissibilità del ricorso cumulativo·
    • pena pecuniaria·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 10 D.P.R. 82/1999·
    • violazione art. 3 d.lgs. 449/1992·
    • violazione art. 4 d.lgs. 449/1992·
    • violazione norme di condotta

  • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200899
    Provvedimento:
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    • art. 347 c.p.p.·
    • cessazione del distacco·
    • comunicazione notizia di reato·
    • discrezionalità amministrativa·
    • distacco temporaneo·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • procedimento disciplinare·
    • prova sanzione disciplinare·
    • revoca incarico di comando·
    • risarcimento danni·
    • sanzione disciplinare·
    • violazione di legge

  • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400729
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti disciplinari·
    • art. 3 e 4 d.lgs. n. 449/1992·
    • comunicazioni riservate·
    • condotta in servizio·
    • mancata osservanza di ordine·
    • motivazione del provvedimento disciplinare·
    • ordine gerarchico·
    • osservazioni indebite·
    • pena pecuniaria·
    • principio di gradualità delle sanzioni·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • spese di lite·
    • tutela della dignità personale·
    • valutazione delle prove

  • 4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-20, n. 202409966
    Provvedimento:
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    • archiviazione penale·
    • art. 6 d.lgs. 449/1992·
    • defetto di istruttoria·
    • destituzione dal servizio·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione dal servizio·
    • uso di sostanze stupefacenti·
    • utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare·
    • violazione dei doveri d'ufficio

  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-12-12, n. 202303752
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    • art. 3 d.lgs. 449/1992·
    • art. 4 d.lgs. 449/1992·
    • cambia cella detenuti·
    • diritto di difesa·
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    • eccesso di potere·
    • graduazione delle sanzioni disciplinari·
    • negligenza grave in servizio·
    • ordine di servizio·
    • procedimento disciplinare·
    • ritardo nell'esecuzione di un ordine·
    • sanzione disciplinare·
    • sicurezza detenuti·
    • tutela dell'incolumità dei detenuti·
    • violazione art. 16 d.lgs. 449/1992
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