(procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)
Art. 9.(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)1.Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.