(procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

Art. 9.(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)1.Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi