(destituzione)

Art. 6.(Destituzione)1.La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.
2.La destituzione inflitta:
a)per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d)per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati;
e)per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
f)per reiterazione delle infrazioni per le quali prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
g)per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria puo' altresi' essere destituito all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a)condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti contro la pubblica Amministrazione; per i delitti contro l'Amministrazione della giustizia; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'articolo 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buoncostume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per qualsiasi delitto avente finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;
b)condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c)applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'articolo 215 del codice penale, ovvero di una misura di prevenzione a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
4.La destituzione per le cause di cui al comma 3 e' inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, la sospensione e' revocata di diritto.
5.Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
6.La destituzione e' disposta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, e' il seguente:
"Art. 15 - 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostance stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presenti ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.
4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e proce- dure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.
5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".
- L'art. 457 c.p. riguarda la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- Gli articoli 519, 520, 521 e 537 c.p. riguardano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale, gli atti di libidine violenti e la tratta di donne e di minori commessa all'estero.
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/1958 e' il seguente:
"Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli da 531a 536 del codice penale sono sostituite dale seguenti:
'E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta' , esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si da'nno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita' ;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate, sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".
"Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la pesona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone;
7- bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente".
- La legge n. 395/1990, all'art. 20 (Norme penali), dispone che "Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1› aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".
- Si trascrive il testo degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:
"Art. 71 (Giurisdizione). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli".
"Art. 72 (Abbandono del posto di servizio). - L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o vi'ola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni".
"Art. 73 (Rivolta). - Fuori della ipotesi prevista dall'art. 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni".
"Art. 74 (Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta). - Quando cinque o piu' appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto".
"Art. 75 (Movimento non autorizzato di reparto). - Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita' , contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave".
"Art. 76 (Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
La pena e' aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni".
"Art. 77 (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione). - L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente".
"Art. 78 (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni".
"Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'art. 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale".
- Il testo dell'art. 215 c.p. e' il seguente:
"Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la liberta' vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dello Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 e' il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicureza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 152/1975 e' il seguente:
"Art. 19 - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 e' il seguente:
"Art. 14 - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648- ter del codice penale.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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