disposizioni transitorie e finali

Art. 4. Disposizioni transitorie e finali1.Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2008
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