requisiti di partecipazione
Art. 14. Requisiti di partecipazione1.Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'. ((9))2.L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3.Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4.Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
(3)
--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di eta', a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". --------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto".
3.Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4.Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
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--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di eta', a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". --------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto".