rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro1.Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita' che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2.La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a)l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b)le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c)l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d)l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro;
e)le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;f)i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g)i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h)l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i)il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3.La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4.L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
5.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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