sanzioni applicabili

Art. 12. Sanzioni applicabili1.Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c)l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
d)il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e)i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);
f)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
((g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);))h)la scarsa laboriosita', se abituale;
i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m)lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2.Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c)i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
3.Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave ((, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111)).
4.Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita' ((, nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale)).
5.Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.
Entrata in vigore il 20 giugno 2022
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