discussione nel giudizio disciplinare
Art. 18. Discussione nel giudizio disciplinare1.Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)).
2.L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, puo' disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.
3.La sezione disciplinare puo':
a)assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;b)disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle indagini;c)consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.
4.Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
5.Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.
2.L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, puo' disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.
3.La sezione disciplinare puo':
a)assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;b)disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle indagini;c)consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.
4.Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
5.Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.