sospensione cautelare obbligatoria

Art. 21. Sospensione cautelare obbligatoria1.A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
2.La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
3.La sospensione e' revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche' la misura cautelare e' revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione puo' essere revocata.
4.Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell'articolo 10, comma 2.
5.Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se e' prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell'articolo 22, comma 5.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di procedura penale:
«Art. 530 (Sentenza di assoluzione). - 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilita' ovvero vi e' dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.».
Entrata in vigore il 21 marzo 2006

Sentenze13


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17904
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 9657
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      • 3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-21, n. 202202039
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        • annullamento delibera·
        • compensazione delle spese di giudizio·
        • contraddittorio procedimentale·
        • disparità di trattamento·
        • eccesso di potere·
        • esonero temporaneo dalle funzioni·
        • oscuramento dei dati personali·
        • regolamento disciplinare·
        • sanzione disciplinare non prevista dalla legge·
        • violazione art. 15 Regolamento disciplinare

      • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-07-30, n. 202109099
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        • abrogazione implicita delle norme·
        • art. 18 D.P.R. 198/2000·
        • art. 22 D.L.vo 109/2006·
        • art. 25 D.L. n. 137/2020·
        • art. 52 D.L.vo 196/2003·
        • contraddittorio procedurale·
        • difetto di motivazione·
        • eccesso di potere·
        • giudici onorari·
        • giusto procedimento·
        • misure cautelari·
        • omessa istruttoria·
        • oscuramento delle generalità·
        • principio di tipicità delle sanzioni·
        • principio tempus regit actum·
        • procedimento disciplinare·
        • regolamento disciplinare magistrati onorari·
        • Regolamento (UE) 2016/679·
        • sospensione cautelare·
        • sospensione cautelare dal servizio·
        • tipicità delle sanzioni

      • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-02-15, n. 202101814
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        • art. 18 DPR 198/2000·
        • art. 21 e 22 D.Lgs. 109/2006·
        • art. 2 e 3 L. 241/1990·
        • autotutela amministrativa·
        • disciplina disciplinare magistrati·
        • misure cautelari penali·
        • obbligo di pronunciamento·
        • revoca delle misure cautelari·
        • silenzio amministrativo·
        • sospensione facoltativa·
        • sospensione obbligatoria dalle funzioni
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