disposizioni attuative

Art. 2. Disposizioni attuative1.In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il contratto e' concluso entro ((180 giorni)) dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a)e g), ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.
2.Entro ((180 giorni)) dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari.
L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta.
In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.
3.Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
3-bis.In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3-ter.All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3-quater.A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attivita' bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonche' ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la societa' per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo e' devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo puo' chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo gia' costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.
4.In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria.
5.Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 25 luglio 2018
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