Art 5
Art. 5.
Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.
Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.