Art 5

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.
Entrata in vigore il 8 agosto 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi