Art 7

Art. 7.

Effetti delle decisioni dell'autorita' garante
della concorrenza

1.Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non piu' soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilita', il cui esame sia necessario per giudicare la legittimita' della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza del danno.
2.La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.
3.Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n, 287 si veda nelle note all'articolo 2.
Per i riferimenti normativi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2017
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