(disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)

Art. 6.(Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".
2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli ispettori ed i sovrintendenti".
3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") e' modificato come segue:

a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli Ispettori ed i sovrintendenti";

b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono sostituite da "comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione o dell'autorita' dal medesimo delegata".

4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni.";
c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".

5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami".
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora
risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento."
6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianita'"") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto."
7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") e' modificato come segue:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti
facciano difetto."
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:

a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/1 allegata al presente decreto;
b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo."
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata."
8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli:

""Art. 58-bis
(Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)

1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:

a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dall'autorita' dal medesimo delegata di cui all'articolo 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3.

2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza.
3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a).
4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutate, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori.
5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami".

Art. 58-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:

a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore;
d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.

Art. 58-quater
(Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:

a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'articolo 58 ter;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c).

2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1o gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del
comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.""
9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:

"Art. 59
(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.
10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") e' modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le parole "dell'ispettore o del sovrintendente";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" e' sostituita con la parola "l'interessato";
d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "L'ispettore o il sovrintendente" e "Gli ispettori o i sovrintendenti";
e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e "i sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "di coloro" e "gli" e le parole ",da almeno un anno," sono soppresse.

11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") e' modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle parole "dell'ispettore o del sovrintendente"
b) il comma 2 e' soppresso;
c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle parole "l'interessato";
d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. L'ispettore o il sovrintendente, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.";

f) il comma 6 e' soppresso."
Note all'art. 6:

- Il testo del comma 1, dell'art. 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l99, e' il seguente:
"Art. 52. (Forme di avanzamento). 1. L'avanzamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) a scelta per esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per benemerenze di servizio".
- Il testo del comma 1, dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 53. (Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami). 1. I sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami".
- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 54. (Determinazione aliquote di avanzamento). 1. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno".
- Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 55. (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). 1.
Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53.
2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturaro, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione".
- Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 56. (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione dell'interessato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:

a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2;
b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia del predetto parere.

4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al sottufficiale interessato.
5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione gia' effettuata.
6. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con decreto ministeriale.
7. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale, questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio:

a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione:
b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della promozione.

8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, gia' iscritto nei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o piu' requisiti fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento.
9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche e della commissione permanente di avanzamento per sottufficiali, decade il Ministro delle finanze o l'autorita' dallo stesso delegata.
10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga cancellato dal quadro di avanzamento, e' considerato comunque non idoneo all'avanzamento.
11. Al sottufficiale di cui al comma 10 e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneita' all'avanzamento.
12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o dall'autorita' dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza".
- Per il testo dell'art.31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, vgs. le note all'art. 2.
- Il testo degli artt. 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' il seguente:
"Art. 34. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.
I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta".
"Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute:
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore".
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27l, vgs. le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 57. (Avanzamento "ad anzianita'"). 1.
L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto".
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 58. (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"). 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:

a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto;
b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due annidi ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto l994, si riporta il testo dell'art. 18:
"Art. 18. (Compensi). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 59. (Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni). 1. I sottufficiali che:

a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio;
b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote:
c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente".

- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 60 (Avanzamento straordinario per meriti eccezionali). 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e non aver gia' conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art, 61.
3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione, i sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.
6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferita con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione".
- Il testo dell'art. 6l del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 61 (Promozione straordinaria per benemerenze di servizio). 1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti eccezionali di cui all'art. 60.
3. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali.
Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprime parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali, riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.
6. Non possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio coloro che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.
Entrata in vigore il 26 marzo 2001
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