Art 2

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti.
La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi.
Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.
Entrata in vigore il 2 aprile 1963
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