sospensione e revoca del regime di semiliberta'

Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semiliberta'

Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
Entrata in vigore il 9 agosto 1975
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