Art 2

Art. 2.1.L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art.2. - Attivita' professionale. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropiazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta'-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed i particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a),d),f),m),n), dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n.274 del 1929 e di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".
Nota all'art. 2:

- Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n.90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art,39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le altre costruzioni o porzioni di catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno em- anate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".

- Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n.64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e' il seguente:

"Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti). - Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto,notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,conteporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti,indicando il proprio domicilio,il nome e la residenza del progettista,del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto,in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,architetto,geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,nonche' dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione,e dai disegni dei particoliari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione,le ipotesi assunte,i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione,in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al precedenti commi, sempreche' non trattisi di manufatto per la cui realizzazione e' richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). - Fermo restando l'obblico della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzare da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata,subito dopo il rilascio,al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche,che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere,architetto,geometra o perito edile iscritto nell'albo,nei limiti delle rispettive competenze".

- Il R.D. n.274/1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:

"Art. 16. - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione,di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre,quando abbiamo tenue importanza,di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e devisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima, di aree e di fondi rustici,anche ai fini fondiari e di espropriazione,stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi,e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose,da frutto,da foglia e da bosco.E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessita' di elementi di valutazione,richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili;stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte,operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitu' rurali;stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessita' di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie,in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto,direzione,sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumita' delle persone; nonche' di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto delle spese per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura,contabilita' e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilita' e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di relevanti problemi tecnici".

"Art. 19. - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b),e),g),h),i),l),o),dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, e' comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".

- Il testo dell'art.1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglobamento cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n.2229/1939, e' il seguente;

"Art. 1. - Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilita' possa comunque interessare l'incolumita' delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutico firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attibuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n.1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere e' prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".

- La legge n.1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:

"Art. 1 (Disposizioni generali). -- Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tale da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.

"Art. 2 (Progettazione,direzione ed esecuzione). - La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non e' necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7. se questi siano ingegneri o architetti dello Stato".
Entrata in vigore il 24 febbraio 1992
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