Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 210

Art. 210.
(Liquidazione dell'attivo).

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il presidente del tribunale puo', su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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