Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 26

Art. 26.
(Reclamo contro il decreto del giudice delegato).

Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.
Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
(15) (18) (19) ((21)) ---------------AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 marzo 1981, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1981 n. 91), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo". ---------------AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 1985, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1985 n. 279), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento" e "l'incostituzionalita' dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita". ---------------AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 marzo 1986, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1986 n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi".
-------------AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".
Entrata in vigore il 2 luglio 1986
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