Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 181
Art. 181.
(Chiusura della procedura).
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di ((nove mesi))dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (44) ((63)) -------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto." -------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(Chiusura della procedura).
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di ((nove mesi))dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (44) ((63)) -------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto." -------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".