Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 118

Art. 118.
(Casi di chiusura).

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze80

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