Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 118
Art. 118.
(Casi di chiusura).
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.
(Casi di chiusura).
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.
3. CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-05, n. 202300261Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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