Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44

Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
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