Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 59

Art. 59.
(Crediti non pecuniari).

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
(24) ((26)) --------------AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo". --------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1989

Sentenze28

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