Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 3

Art. 3.
(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata).

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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