Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 160

Art. 160.
(Condizioni per l'ammissione alla procedura).

L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non e' dichiarato, puo' proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se:
1) e' iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilita' per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non e' stato dichiarato fallito o non e' stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non e' stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.
La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreche' la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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