Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 234

Art. 234.
(Esercizio abusivo di attivita' commerciale).

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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