Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 194

Art. 194.
(Norme applicabili).

La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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