Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 174

Art. 174.
(Adunanza dei creditori).

L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.
Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che puo' essere scritta senza formalita' sull'avviso di convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze18

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