Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 64
Art. 64.
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-26, n. 202400849Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera comunale·
- art. 20 regolamento comunale cave·
- art. 64 legge fallimentare·
- autorizzazione al trasferimento del titolo abilitativo·
- autotutela amministrativa·
- bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto istruttorio e motivazionale·
- eccesso di potere·
- fallimento·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse legittimo·
- principio di contrarius actus·
- principio di legittimo affidamento·
- subingresso nella coltivazione di pietra ornamentale