Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 64
Art. 64.
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.