Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 64

Art. 64.
(Atti a titolo gratuito).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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