Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 218
Art. 218.
(Ricorso abusivo al credito).
Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attivita' commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
(Ricorso abusivo al credito).
Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attivita' commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.