Art 2
Art. 2.
La composizione delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))1.A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. (30) ((27))1-bis.A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
2.Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. ((27))3.Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. ((27))4.A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di ((due magistrati o giudici tributari)).
5.Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6.Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni. ((27))---------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni". ---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
La composizione delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))1.A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. (30) ((27))1-bis.A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
2.Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. ((27))3.Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. ((27))4.A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di ((due magistrati o giudici tributari)).
5.Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6.Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni. ((27))---------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni". ---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2024, n. 8873Provvedimento: Numero registro generale 5436/2020 Numero sezionale 140/2024 Numero di raccolta generale 8873/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA ANTONIO VALITUTTI Presidente AMMINISTRAZIONE UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere Ud.17/01/2024 PU GIUSEPPE SCOTTI ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere-Rel. ELEONORA REGGIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5436/2020 R.G. proposto da: AU FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato MORIGI ENRICO …Leggi di più...
2. Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 1341Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, composta da: 1) Giuseppe Lupo Presidente; 2) Rossana Guzzo Consigliere, 3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. 1485/2021 R.G., tra: Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato negli uffici dell'Avvocatura in Palermo, Via V. Villareale n. 6, appellante e SI TO, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. …Leggi di più...
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-04, n. 202303501Provvedimento: Pubblicato il 04/04/2023 N. 03501/2023REG.PROV.COLL. N. 08434/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8434 del 2022, proposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC …Leggi di più...- annullamento delibera·
- art. 15 d.lgs. n. 545/92·
- assegnazione dei fascicoli·
- carico di lavoro minimo·
- condanna alle spese di giudizio·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- non riconferma incarico·
- valutazione delle funzioni presidenziali·
- vigilanza del Presidente di Commissione Tributaria
4. Trib. Messina, sentenza 08/11/2024, n. 2494Provvedimento: TRIBUNALE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2018 R.G. vertente tra - DA SC, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Di Pietro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Via Risorgimento n. 69; RICORRENTE E - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille is. 121, è ope legis domiciliato; …Leggi di più...
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-20, n. 202302878Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2023 N. 02878/2023 REG.PROV.COLL. N. 12574/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12574 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47; contro Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e …Leggi di più...- art. 112 cod. proc. amm.·
- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 33 cod. proc. amm.·
- commissario ad acta·
- esecuzione delle sentenze·
- giudizio incidentale·
- ottemperanza delle sentenze·
- periculum·
- sospensione delle sentenze·
- sub iudice