(disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta)

Art. 11.(Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta)1.Nella determinazione della base imponibile:
a)sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
((1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi)); ((51))
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni; (35) (40) (42)
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; (35) (40) (42)
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b)non sono ammessi in deduzione:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35)
2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (35)
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla letterac)del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (33)
1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. (45)
1-bis.Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35)
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35)
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35)
4-bis.Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b)euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c)euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d)euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, ((di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250)). (42) ((52))
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. (35)
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
4-ter.I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. (12) 4-quater.A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
4-sexies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
4-septies.Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1.
4-octies.Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 34. ((La deduzione di cui al periodo precedente e' ammessa altresi', nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto)).(47)

-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche di cui alle lettere 0a) e a) "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data." -------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." -------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. -------------AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 348) che " Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea." -------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004." -------------AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." -------------AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011". -------------AGGIORNAMENTO (42)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 485) che "Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome". -------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 5, comma 14) che "La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154". ------------AGGIORNAMENTO (47)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 20) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". ------------AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che la modifica di cui alla lettera d-bis), comma 4-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 989) che "Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015

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