modificazioni di disposizioni agevolative

Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative1.Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.
2.Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera', ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalita' ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della societa' di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta societa'.
3.Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti , nonche' gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumera' come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della societa'.
4.Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di societa' finalizzate alla chiusura programmata dell'attivita' mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonche' i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
5.Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonche' l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.
6.L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".
6-bis.Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualita', in conformita' all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:
a)gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
b)gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
c)gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
6-ter.Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1 gennaio 1993.
7.Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8.L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.".
9.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali.
Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9-bis.I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi.
10.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita':
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";
b)nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili di- verse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse";
2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";
3) il sesto comma e' soppresso;
4) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.";
5) l'ottavo comma e' soppresso;
6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
c)nell'articolo 74, quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.".
10-bis.Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 213, nonche' nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.
10-ter.Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 15, settimo comma, le parole: " alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:" alla data del 31 dicembre 1994";
b)all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicebre 1994".
11.Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
12.Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attivita' di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
13.La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalita' estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attivita' agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di societa' o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.
14.Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articolui 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza. ((8))15.La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, e' applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.
16.I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
17.All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
18.L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto- legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non e' dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.
19.Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
20.L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla societa' di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualita' di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sara' corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale e' stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima societa' dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
21.Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno gia' versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.
22.Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22-bis.L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' alle aziende di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo previsto. Il beneficio puo' essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione.


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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 70) che le disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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