Ordinamento giudiziario-art. 69
Art. 69.
Funzioni del pubblico ministero.
((Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce))
Funzioni del pubblico ministero.
((Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce))