Ordinamento giudiziario-art. 194

Art. 194.

(Tramutamenti successivi).

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
((142)) ------------AGGIORNAMENTO (103)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l'art. 21-quater, comma 3) che "Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia". ------------AGGIORNAMENTO (142)
Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2".
Entrata in vigore il 16 settembre 2008
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