Art 59-bis

Art. 59-bis.((1.Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato))
Entrata in vigore il 19 luglio 2010
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