Art 154
Art. 154.((1.I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2.I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3.Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4.In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio))((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
2.I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3.Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4.In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio))((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Sentenze • 2
1. Cass. civ., sez. VI, sentenza 29/07/2010, n. 17704Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TI SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio dell?avvocato PALMIERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall?avvocato PRESTIGIACOMO MARIO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D?APPELLO DI PALERMO, CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PALERMO; - intimati ? avverso la sentenza n. 56/2009 …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2006, n. 11938Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere - Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - Dott. LEVI Giulio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, che lo difende unitamente all'avvocato RANCI GIOVANNI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Notaio Dott. UGO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, …Leggi di più...