trattamento economico del personale universitario
Art. 6. Trattamento economico del personale universitario1.Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attivita' istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita':
a)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca.
2.I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruita' e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e' conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3.I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalita' di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attivita' integrata, impegnati in attivita' didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4.Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Nota all'articolo 6
Si riporta il testo dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 102 - 1. Omissis;
Al personale di cui al precedente comma e' assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica":
"2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori."
a)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca.
2.I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruita' e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e' conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3.I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalita' di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attivita' integrata, impegnati in attivita' didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4.Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Nota all'articolo 6
Si riporta il testo dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 102 - 1. Omissis;
Al personale di cui al precedente comma e' assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica":
"2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori."
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione scientifica nazionale·
- art. 24 L. n. 240/2010·
- attività assistenziale nel settore medico·
- diploma di specializzazione medica·
- dottorato di ricerca·
- eccesso di potere·
- par condicio tra i concorrenti·
- principio di massima partecipazione·
- reclutamento di ricercatori a tempo determinato·
- regolamento di ateneo·
- requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici·
- valutazione discrezionale dell'università·
- violazione del giusto procedimento
2. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400308Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 del Protocollo d'intesa 4 marzo 2010·
- art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165·
- art. 6 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517·
- difetto di legittimazione passiva·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- indennità perequativa·
- personale universitario·
- regolamento preventivo di giurisdizione