Art. 9-bis.(( (Pubblicazione delle banche dati). ))((1.Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati.
2.Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo2-bisadempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3.Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4.Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))((5))--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."
2.Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo2-bisadempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3.Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4.Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))((5))--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-13, n. 202404273Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- affidamento diretto·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 65 c.p.a.·
- danno curriculare·
- decadenza del termine per la proposizione del ricorso·
- evidenza pubblica·
- legittimazione passiva·
- onere della prova·
- perdita di chance·
- principio di effettività della tutela·
- principio di rotazione negli appalti·
- procedimento amministrativo·
- responsabilità oggettiva in materia di appalti·
- risarcimento danni
2. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-16, n. 202300494Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013·
- art. 9-bis e art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013·
- conferenza di servizi·
- diritto di accesso civico·
- espropriazione di terreni·
- legittimazione passiva·
- obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi·
- silenzio-diniego·
- spese di lite·
- trasparenza amministrativa·
- vincoli paesaggistici e boschivi
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-02-03, n. 202100026Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- affidamento diretto di incarichi·
- art. 30 c.p.a.·
- danno curriculare·
- irricevibilità del ricorso·
- legittimità degli atti amministrativi·
- onere della prova della conoscenza del provvedimento lesivo·
- perdita di chance·
- procedura di evidenza pubblica·
- sospensione del termine per l'impugnazione·
- termine decadenziale per il risarcimento del danno