Art 1

Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonche' agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.
A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.
Entrata in vigore il 4 settembre 1978
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