(ravvedimento).

Art. 13. (Ravvedimento).1.La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a)ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (13)
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; (20) (21)
b)ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (4) (13)
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, ((comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,))comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; ((29))c)ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. (4) (13)
1-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.
1-ter.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater.Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3.Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32.
5.Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (1)
----------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente." ------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente." ---------------AGGIORNAMENTO (13)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011". ---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1115) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2020

Giurisprudenza358


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    Provvedimento: FATTI DI CAUSA Le suindicate società impugnavano gli avvisi di liquidazione dell'imposta, con irrogazione delle sanzioni per la tardiva registrazione del contratto di locazione non abitativa dalle stesse stipulato, nella rispettiva qualità di conduttrice e locatrice, il 3/9/2015, registrato il 29/3/2016 e, quindi, per il mancato pagamento dell'imposta di registro relativamente all'intera durata del rapporto contrattuale e non al solo anno d'imposta 2016. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che, nell'ipotesi di tardività della registrazione del contratto …
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  • 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29618
    Provvedimento: FATTI DI CAUSA 1. L'agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato ammissibile ed ha accolto il ricorso originario della Associazione Nazionale fra UT de ID di RA (cui d'ora in poi sarà fatto riferimento come Associazione) avverso il silenzio-diniego formatosi sulla istanza, presentata il 1 aprile 2010, di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate il 7 ottobre 2009 in sede di registrazione di un atto notarile di permuta immobiliare tra la Associazione e il Comune di (------) e dell'imposta di bollo, della maggior imposta …
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  • 3. Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 05/01/2024, n. 11
    Provvedimento: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza appellata la Commissione tributaria provinciale di Udine respingeva il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica aa (di seguito ASD) e da bb contro l'atto sanzionatorio IVA 2012/2014 emesso dall'Agenzia delle entrate nei loro confronti. Osservava in particolare la CTP, anzitutto che l'accordo conciliativo su tributi e sanzioni relativo a dette annualità non aveva effetto sull'atto impugnato, riferendosi il primo alla contestata infedeltà delle dichiarazioni fiscali di periodo, il secondo ai conseguenti omessi versamenti dell'IVA; che tale circostanza non poteva aver ingenerato alcun affidamento incolpevole per l'ASD; che il …
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    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 29.9.2023 e vertente tra “Kuwait Petroleum Italia S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 112, presso lo studio degli Avv.ti Simone Barnaba e Marco Biagiotti che lo rappresentano e difendono per procura in atti, - attore - e CE NE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, …
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    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: Dora Bonifacio Presidente IN Fichera Consigliere Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 194/2021 R.G promossa da NO ZI ([...]), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvia Sapienza; appellante contro AR SE ([...]), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Iozzia; appellato AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (cf/pi 00902170018), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Aldo Burgio e Vincenzo Burgio; appellato, già terzo …
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