Art 2

Art. 2.1.Al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55".
2.La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:
" c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;".
3.Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente:
"2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;".
4.La lettera c) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:
" c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;".
5.Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserito il seguente:
"Art. 87-bis. - 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Note all'art. 2:
- L'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come, da ultimo, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 28. - Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti.
La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.
Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.
E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.
Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune.
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale".
- L'art. 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 30. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelli che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".
- L'art. 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7 e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32. - La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a)-b) (omissis);
c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
(Il secondo comma ha cessato di avere vigore).
La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.
Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo.
Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve re- care una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso comune.
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente per territorio".
- L'art. 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 33. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.
Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, dele contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1992
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