inutilizzabilita' e segreto professionale

Art. 10. Inutilizzabilita' e segreto professionale1.Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
2.Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del codice di procedura penale:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.».
«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».
Entrata in vigore il 5 marzo 2010

Sentenze23


  • 1. Trib. Pistoia, sentenza 28/05/2024, n. 482
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  • 2. Trib. Brescia, sentenza 20/02/2024, n. 512
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  • 3. Trib. Como, sentenza 18/04/2024, n. 466
    Provvedimento: R.G. 3522/2020 Cont. Civ. TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3522/2020 Udienza tenuta in trattazione scritta, con contraddittorio cartolare, giusta ordinanza del 11.4.2024 del Giudice. Il giorno 18 aprile 2024 il Giudice dott. Giorgio Previte provvede alla trattazione del fascicolo. Il Giudice Lette le note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2024 da parte attrice ed in data 17.4.24 da parte convenuta; richiamata l'ordinanza del 11.4.24, con fissazione della presente udienza ex art. 281 sexies cpc; dato atto di quanto sopra e visto l'art. 281 sexies cpc P.Q.M . si ritira in camera di consiglio. Il Giudice Dott. Giorgio …
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  • 4. Trib. Nuoro, sentenza 29/11/2024, n. 595
    Provvedimento: N. R.G. 1215/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE Nella causa in epigrafe indicata, oggi 29/11/2024, il giudice, dott. Salvatore Falzoi; PREMESSO quanto segue: l'udienza del 28.11.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la …
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  • 5. Trib. Cagliari, sentenza 17/05/2024, n. 1281
    Provvedimento: N. R.G. 3504/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2019 promossa da: LL TO (CF [...]) e IL AR IT (CF [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Perra, ATTORI Contro AI LA (CF [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Esu, CONVENUTA * Causa in tema di: compravendita immobiliare e riduzione del prezzo Trattenuta in decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:“siconcludeaffinché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertato …
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