Art 1

Art. 1.


a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

Caporali, soldati e gradi equiparati . . . . . L. 12

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e
gradi equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Marescialli dei tre gradi, maestri
d'arme e capi maniscalchi delle
tre classi, e gradi equiparati . . . . . . . . . » 25

Personale subalterno civile ed equiparato . . .» 25

Personale dal 13° al 10° grado . . . . . . . . » 30

Personale del 9° grado . . . . . . . . . . . . » 35

Personale dell'8° e 7° grado . . . . . . . . . » 40

Personale del 6° e 5° grado . . . . . . . . . » 45

Personale del 4° grado . . . . . . . . . . . . » 50

Personale del 3° e 2° grado . . . . . . . . . » 60

Personale del 1° grado . . . . . . . . . . . . » 70

Le indennita' di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto e' parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso, all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo e' provvisto, escluse le indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro;

per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro;

pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro;

gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro.

Tale aumento non si applica per il soggiorno in Albania e negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta e corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa la Turchia pel quale Stato il trattamento di missione e' quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

L. 8 oro per il personale del 9° grado;

L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

L. 5 oro per i caporali e soldati.

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro e' ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
(3) (4) ((6))---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio l'oro sull'oro per le indennita' giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 911". ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennita' giornaliere di cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:
15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;
30% Turchia, Germania, Austria;
40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;
45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canada', Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo. ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 39-vicessemel, comma 39) che "L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2005
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