Art 26

Art. 26.
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236))
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 28 agosto 2003
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