Art 3
Art. 3.((I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento;
sottoufficiali della riserva.))
sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento;
sottoufficiali della riserva.))