Art 3

Art. 3.((I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento;
sottoufficiali della riserva.))
Entrata in vigore il 23 maggio 1983
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