Art 74

Art. 74.
La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta ne' fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non e' ammesso ad intervenire. ((15)) Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.
Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
legge l'ordine di convocazione;
fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il giudicando puo' presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
Il giudicando e' ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale
difensore, le ragioni a difesa.
Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
Qualora la Commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.
Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:
"Il... e' meritevole di conservare il grado ?".
La votazione e' segreta. Il giudizio della Commissione e' espresso a maggioranza assoluta.
Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.
Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.
I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio. (11)
---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1991, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalie formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").---------------AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1995, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 74, primo comma, ultimo periodo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),limitatamente alla parola "non", che immediatamente precede "e' ammesso ad intervenire".
Entrata in vigore il 26 luglio 1995
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