Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione calabria

Art. 2.Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria1.Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato ((fino al 31 dicembre 2023)), fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma1-bisdel presente articolo. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. ((4))
1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione e' prestata, nell'ambito delle attivita' di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter.All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "l'Azienda per il governo della sanita' della Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso".
1-quater.Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalita' del presente comma e".
2.Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3.Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis.In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonche' di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.
3-ter.All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo".

-------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 10 maggio 2023

Sentenze194


  • 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300365
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 2, comma 3-bis d.l. 8 novembre 2022, n. 169·
    • commissariamento del servizio sanitario regionale·
    • direttiva europea sui tempi di pagamento·
    • enti del servizio sanitario regionale·
    • improcedibilità delle azioni esecutive·
    • legittimità costituzionale·
    • livelli essenziali di assistenza·
    • misure temporanee di improcedibilità·
    • ottemperanza delle sentenze

  • 2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-14, n. 202400207
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 112 c.p.a.·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 2 comma 3 bis D.L. n. 169 del 2022·
    • commissario ad acta·
    • differenze retributive·
    • esecuzione forzata·
    • inadempimento amministrativo·
    • nomina commissario ad acta·
    • ottemperanza al giudicato·
    • spese processuali

  • 3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300663
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 111 Cost.·
    • art. 114 cod. proc. amm.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 24 Cost.·
    • art. 2 comma 3bis del D.L. 169/2022·
    • decreto ingiuntivo·
    • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34·
    • decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146·
    • decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183·
    • diritto comunitario·
    • diritto di azione·
    • enti del servizio sanitario·
    • esecuzione forzata·
    • improcedibilità delle esecuzioni·
    • legge 17 luglio 2020, n. 77·
    • legge 215/2021·
    • legge 26 febbraio 2021, n. 21·
    • legittimità costituzionale·
    • misure di improcedibilità·
    • parità delle parti·
    • sospensione del giudizio·
    • tutela dei creditori

  • 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400140
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 112 c.p.a.·
    • art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724·
    • commissario ad acta·
    • divieto di azioni esecutive·
    • esecuzione delle sentenze·
    • interessi legali e rivalutazione monetaria·
    • onere della prova·
    • ottemperanza al giudicato·
    • sospensione del pagamento·
    • spese processuali

  • 5. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300387
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 114 c.p.a.·
    • commissariamento del servizio sanitario regionale·
    • decreto ingiuntivo·
    • direttiva europea sui tempi di pagamento·
    • diritti dei creditori·
    • efficacia delle azioni esecutive·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimità costituzionale·
    • limite alla discrezionalità del legislatore·
    • misure temporanee di improcedibilità·
    • ottemperanza·
    • sospensione delle azioni esecutive
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi