procedura di conferma

Art. 2. Procedura di conferma1.La domanda di conferma e' presentata, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma e' richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma e' trasmessa al Consiglio giudiziario.
2.Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e' trasmesso al Consiglio giudiziario.
3.Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
4.La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneita' ai fini della conferma. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresi' del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
5.Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu' sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.
6.Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7.Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8.La procedura di conferma e' definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto.
9.I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
10.Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, si veda nelle note all'articolo 3 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150):
"Art. 11. Valutazione della professionalita'.
1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita';
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;
e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".
10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e' «negativo», il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita' , che dimostri l'attivita' in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.".
Entrata in vigore il 31 maggio 2016

Sentenze29


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-10, n. 202313260
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 10 bis Legge n. 241/1990·
    • art. 183 c.p.c.·
    • art. 1 e 2 D.Lgs. n. 92/2016·
    • art. 476 c.p.·
    • art. 479 c.p.·
    • art. 48 c.p.·
    • art. 4, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 116/2017·
    • art. 73 c.p.a.·
    • art. 97 Cost.·
    • condotta incensurabile·
    • delibera del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • falso ideologico commesso da pubblico ufficiale·
    • giudizio penale·
    • magistratura onoraria·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere della prova·
    • pareri del Presidente del Tribunale e del Consiglio Giudiziario·
    • pena sospesa·
    • procedimento amministrativo·
    • procedimento penale·
    • requisiti per la conferma dell'incarico di magistrato onorario·
    • sostituzione di atti processuali·
    • tutela della credibilità professionale dei magistrati·
    • valutazione discrezionale dell'Amministrazione·
    • violazione del principio del giusto procedimento

  • 2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-04, n. 202300142
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 11 d.lgs. n. 160/06·
    • art. 2 d.lgs. n. 92/16·
    • art. 51 c.p.c.·
    • astensione obbligatoria·
    • compensazione delle spese processuali·
    • conferma nell'incarico di magistrato onorario·
    • Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
    • diniego di conferma·
    • eccesso di potere·
    • parametri di laboriosità e diligenza·
    • procedura di conferma·
    • valutazione della professionalità·
    • violazione del principio di imparzialità

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-06, n. 202306608
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis della legge n. 241/1990·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria·
    • diniego di conferma incarico di vice procuratore onorario·
    • discrezionalità del CSM·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • parzialità del provvedimento·
    • valutazione della capacità del magistrato onorario

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202405799
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • cessazione dell'incarico·
    • compensazione delle spese·
    • delibera consiliare·
    • domanda di conferma·
    • efficacia degli atti amministrativi·
    • obbligo di provvedere·
    • procedimento disciplinare·
    • silenzio amministrativo·
    • status di magistrato onorario·
    • tutela della privacy
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