Art 2

Art. 2.1.Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti)).
2.Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3.Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. (1)
---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.
Entrata in vigore il 25 giugno 2010
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